LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO Ha emesso la seguente decisione sul ricorso n. 90/134 presentato il 23 ottobre 1990 (avverso Manc/Min. rimb. num. racc. del 12 maggio 1990, Irpef, 1988-89 da Lavarini Paolo Giulio residente a Torino in via Cimabue n. 5/B, contro l'intendenza di finanza di Torino; Letti gli atti; Sentito il contribuente; Udito il relatore dott. Sergio Viara; RITENUTO IN FATTO Trattasi di ricorso avverso silenzio rifiuto dell'intendenza di finanza relativamente ad una istanza di rimborso di Irpef per il 1988 e per il 1989. Il ricorrente, andato in pensione con la qualifica di maresciallo maggiore aiutante carabinieri, in conseguenza di quanto stabilito dall'art. 2, comma 6- bis, della legge 27 aprile 1989, n. 154 che prevede che la ritenuta Irpef sui vitalizi erogati dalla Camera dei deputati, dal Senato, ecc., in dipendenza della cessazione dalle cariche e dalle funzioni, si applichi solo sul 60% del loro ammontare, chiede la riliquidazione delle denunce dei redditi presentate per il 1988 per il 1989 essendo la sua situazione da assimilarsi e quella indicata dalla legge. MOTIVI DELLA DECISIONE Questa commissione, pur riconoscendo la legittimita' delle attese del ricorrente nelle eccezioni di merito sollevate, poiche' non esiste allo stato attuale una norma che possa equiparare il vitalizio del soggetto a quelli previsti dal secondo comma dell'art. 24 e del penultimo comma dell'art. 29 del d.P.R. n. 600/1973, ritiene di dover esaminare preliminarmente la questione di costituzionalita' sollevata dal contribuente in relazione all'art. 2, comma 6-bis, della legge 27 aprile 1989, n. 154, nella parte in cui non ricomprende tra i destinatari di detta norma la pensione corrisposta al personale del pubblico impiego, per violazione degli articoli 3 e 53, primo comma, della Costituzione. L'introduzione di detta norma ha riservato, in pratica, un trattamento privilegiato ad una ristretta cerchia di contribuenti, nella fattispecie ex parlamentare ed ex giudici della Corte costituzionale, per i quali viene abbattuto il 40% del reddito imponibile annuo assoggettabile ad Irpef. Le giustificazioni a sostegno di tale agevolazione se restano valide per il periodo in cui questi contribuenti sono nell'esercizio delle loro funzioni e pertanto si fanno carico di non indifferenti spese conseguenziali, vengono totalmente meno al cessare della carica. Da cio' deriva che il trattamento impositivo sulla pensione non puo' piu' essere preferenziale rispetto agli altri contribuenti. Si fa' presente, inoltre, a confermare dell'esistenza del problema, che la commissione tributaria di primo grado di Biella ha condiviso i dubbi di illegittimita' e che in data 26 marzo 1991 e' stato predisposto il disegno di legge n. 2722, Senato della Repubblica volto ad abrogare il comma 6- bis dell'art. 2 del d.l. 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, che e' all'origine della controversia.