LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO
    Ha  emesso  la seguente decisione sul ricorso n. 90/134 presentato
 il 23 ottobre 1990 (avverso Manc/Min. rimb. num. racc. del 12  maggio
 1990,  Irpef,  1988-89 da Lavarini Paolo Giulio residente a Torino in
 via Cimabue n. 5/B, contro l'intendenza di finanza di Torino;
    Letti gli atti;
    Sentito il contribuente;
    Udito il relatore dott. Sergio Viara;
                           RITENUTO IN FATTO
    Trattasi di ricorso avverso silenzio  rifiuto  dell'intendenza  di
 finanza relativamente ad una istanza di rimborso di Irpef per il 1988
 e per il 1989.
    Il  ricorrente, andato in pensione con la qualifica di maresciallo
 maggiore aiutante carabinieri, in  conseguenza  di  quanto  stabilito
 dall'art.  2,  comma  6-  bis, della legge 27 aprile 1989, n. 154 che
 prevede che la ritenuta Irpef sui vitalizi erogati dalla  Camera  dei
 deputati,  dal  Senato,  ecc.,  in  dipendenza della cessazione dalle
 cariche  e  dalle  funzioni,  si  applichi  solo  sul  60%  del  loro
 ammontare,   chiede  la  riliquidazione  delle  denunce  dei  redditi
 presentate per il 1988 per il  1989  essendo  la  sua  situazione  da
 assimilarsi e quella indicata dalla legge.
                        MOTIVI DELLA DECISIONE
    Questa  commissione, pur riconoscendo la legittimita' delle attese
 del ricorrente nelle  eccezioni  di  merito  sollevate,  poiche'  non
 esiste allo stato attuale una norma che possa equiparare il vitalizio
 del  soggetto  a quelli previsti dal secondo comma dell'art. 24 e del
 penultimo comma dell'art. 29 del d.P.R. n. 600/1973, ritiene di dover
 esaminare preliminarmente la questione di costituzionalita' sollevata
 dal contribuente in relazione all'art. 2, comma 6-bis, della legge 27
 aprile 1989, n. 154,  nella  parte  in  cui  non  ricomprende  tra  i
 destinatari  di  detta norma la pensione corrisposta al personale del
 pubblico impiego, per violazione degli articoli 3 e 53, primo  comma,
 della Costituzione.
    L'introduzione  di  detta  norma  ha  riservato,  in  pratica,  un
 trattamento privilegiato ad una ristretta  cerchia  di  contribuenti,
 nella   fattispecie   ex  parlamentare  ed  ex  giudici  della  Corte
 costituzionale, per i  quali  viene  abbattuto  il  40%  del  reddito
 imponibile annuo assoggettabile ad Irpef.
    Le  giustificazioni  a  sostegno  di  tale agevolazione se restano
 valide per il periodo in cui questi contribuenti sono  nell'esercizio
 delle  loro  funzioni  e pertanto si fanno carico di non indifferenti
 spese  conseguenziali,  vengono  totalmente  meno  al  cessare  della
 carica.  Da  cio' deriva che il trattamento impositivo sulla pensione
 non puo' piu' essere preferenziale rispetto agli altri contribuenti.
   Si fa' presente, inoltre, a confermare dell'esistenza del problema,
 che la commissione tributaria di primo grado di Biella ha condiviso i
 dubbi di illegittimita'  e  che  in  data  26  marzo  1991  e'  stato
 predisposto  il  disegno  di  legge  n. 2722, Senato della Repubblica
 volto ad abrogare il comma 6- bis dell'art. 2 del d.l. 2 marzo 1989,
 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989,  n.
 154, che e' all'origine della controversia.